Distorsione del rachide cervicale: necessaria una radiografia per la valutazione del danno biologico?

Distorsione del rachide cervicale: necessaria una radiografia per la valutazione del danno biologico?

Editato da: Marta Buonomano il 22/03/2023

Quanto è importante un referto diagnostico per un risarcimento di invalidità? Risponde il Dott. Marcello Lorello, esperto in Medicina Legale a Napoli

Entrando nel merito delle frequenti contestazioni del ctp di parte convenuta in relazione all'applicazione del comma 2 dell'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni nell'accertamento dell'invalidità permanente, per ottenere il risarcimento del danno della lesione micropermanente provocata dall'incidente stradale, non è indispensabile che questa sia documentata da un referto strumentale per immagini.

Le restrizioni poste dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia, non pongono alcun automatismo che vincoli l'accertamento dell'invalidità permanente alla diagnostica per immagini, la quale invece deve rappresentare l'unico mezzo probatorio solamente quando il soggetto leso lamenta una malattia che non si può diagnosticare con certezza mediante sola visita medica.

Diagnostica per immagini nel risarcimento di invalidità temporanea e permanente

Questa questione fu chiarita dalla Corte di Cassazione durante un’ordinanza in cui fu accolta l'istanza di tre persone che avevano subito danni a causa di un incidente stradale.

Il Giudice di Pace incaricato accolse la loro domanda di risarcimento solo in relazione all'invalidità temporanea, negando quello per l'invalidità permanente che non era risultata accertata e tale decisione fu confermata anche in sede di impugnazione, in cui il Tribunale ribadiva che nell’ambito delle microlesioni fosse comunque necessario eseguire un’indagine strumentale necessaria alla diagnosi al fine di risarcire un danno biologico permanente, mentre un semplice riscontro visivo da parte di un medico legale sarebbe stato sufficiente per risarcire un danno di invalidità temporanea.

donna con dolore al collo

Una conclusione errata, secondo i ricorrenti, in quanto i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 del d.l. n. 1/12 (conv. in L. n. 27/2012) sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali fra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis.

Accertamento medico legale e referto diagnostico

Gli Ermellini quindi censurarono l'affermazione della necessità delle immagini strumentali ai fini dell'accertamento dell'invalidità permanente e, richiamando un precedente orientamento, la Corte ribadì che in materia di risarcimento del danno da c.d. lesione micropermanente, l'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1/2012, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali e, prosegue l'ordinanza, l'accertamento clinico strumentale obiettivo può non essere l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.

In conclusione, secondo la Corte, la sussistenza dell'invalidità permanente non deve essere esclusa solamente per il fatto che non vi è un referto strumentale per immagini che la documenti. Ovviamente resta comunque necessaria l’esecuzione di un rigoroso ed oggettivo accertamento medico-legale.

La sentenza fu cassata con rinvio al Tribunale affinché fosse accertata se l'invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa essere ritenuta o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta fosse suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.

 

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