Vittime del dovere: tutela, riconoscimento e benefici per chi si sacrifica per il bene comune

Editato da: Veronica Renzi il 18/09/2024

Per vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, comma 563, Legge 23 dicembre 2005 numero 266, si intendono i soggetti di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 1980 numero 466 e, in genere gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in particolare:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico
  • nella vigilanza di infrastrutture civili e militari
  • in operazioni di soccorso
  • in attività di tutela della pubblica incolumità
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità.

Il riconoscimento delle vittime del dovere

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una lesione o infermità può essere effettuata a domanda da parte dell'interessato; domanda che deve essere inoltrata all'Ufficio o al Comando presso il quale il dipendente presta o prestava servizio entro sei mesi dall'avvenuta conoscenza della infermità o della lesione subita. Alternativamente la pratica viene iniziata d’ufficio da parte del Comando quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obblighi di servizio a cause morbigene.

I benefici economici e le agevolazioni

Attualmente i benefici consistono nella liquidazione a partire dal 1° gennaio 2007 di una speciale elargizione pari a 2.000 € per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200.000 €. In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200.000 €, nei confronti dei superstiti della vittima. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con un’invalidità non inferiore al 25% e a loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile, corrisposto a partire dal 26 agosto 2004, pari a 258,23 € al mese.

Le predette provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. I benefici vengono concessi su domanda degli interessati da presentare alle rispettive amministrazioni di appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25% ai superstiti, aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, sono attribuite inoltre due annualità del trattamento di reversibilità comprensive della tredicesima mensilità. Il riconoscimento dello status di vittime del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti ad esempio con il generico accertamento della causa di servizio. In particolare, dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio ha provveduto alla cancellazione dell’Irpef in modo generalizzato sulle pensioni dirette e indirette di natura privilegiata conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Alle vittime del dovere soggetti equiparati spetta inoltre:

  • l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.
  • l'assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli
  • l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari
  • l'assistenza psicologica a carico dello Stato
  • l'esenzione dall'imposta di bollo sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici e di esenzione delle predette indennità da ogni tipo di imposta
  • la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.

Il processo di valutazione medica

La Commissione Medica Ospedaliera dopo aver visitato l'interessato emette un verbale i cui principali contenuti sono i seguenti:

  • Giudizio diagnostico
  • Accertamenti valutati ai fini diagnostici
  • Determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità
  • Indicazione della categoria secondo le Tab A e B allegate al DPR 834/81
  • Giudizio sull'idoneità al servizio
  • Eventuale dichiarazione a verbale del medico designato dal dipendente

Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'Amministrazione invia al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS), oltre il verbale stesso, tutti gli elementi informativi disponibili relativi alla pronuncia sul nesso causale nonché la documentazione medica dell'interessato. Al dipendente viene data comunicazione della trasmissione degli atti al comitato entro i successivi 10 giorni con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro 60 giorni. Il comitato di verifica delle cause di servizio si pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio con parere da comunicare all'amministrazione entro 15 giorni.

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